“Ergastolo ostativo”, la proposta di legge della Fondazione Falcone

  • 23 Ottobre 2021

La presidenza della Fondazione Giovanni Falcone ha elaborato una proposta di legge di riforma della normativa sul cosiddetto ergastolo ostativo (art. 4 bis Ordinamento Penitenziario). Ad aprile la Consulta, sollevando dubbi di costituzionalità sulla legge esistente, ha invitato il legislatore a provvedere a una riforma entro maggio. Proprio in questi giorni in Commissione Giustizia, alla Camera, è in corso una discussione su alcuni testi. La Fondazione, con la sua proposta, intende dare un contributo auspicando che possa essere d’aiuto alle forze politiche a trovare una sintesi. Per questo, oggi stesso, invierà il testo predisposto a tutti i componenti della Commissione Giustizia.

“Con questa nostra proposta – spiega Maria Falcone, sorella del giudice Giovanni Falcone e presidente della Fondazione che porta il nome del magistrato – intendiamo dare il nostro apporto a un tema per noi di importanza fondamentale. Il fine è tener conto delle indicazioni della Consulta senza indebolire la lotta alla mafia e senza vanificare le grandi conquiste fatte in questi anni grazie a una legislazione costata la vita a tanti servitori dello Stato”.

La proposta di riforma è stata elaborata dal dottor Antonio Balsamo, giurista, magistrato, presidente del tribunale di Palermo e consigliere della Fondazione Falcone, e da Fabio Fiorentin, uno dei magistrati più esperti in Italia in materia di ordinamento penitenziario.

Uno degli aspetti qualificanti è condizionare la concessione dei benefici penitenziari per gli ergastolani per reati di mafia e terrorismo alle loro iniziative in favore delle vittime, alla loro effettiva partecipazione alle forme di giustizia riparativa, e, soprattutto, al loro contributo per la realizzazione del diritto alla verità spettante alle vittime, ai loro familiari e all’intera collettività sui fatti che costituiscono gravi violazioni dei diritti fondamentali.

Una formulazione che si ricollega a uno dei più significativi sviluppi giuridici affermatisi nell’ambito delle Nazioni Unite che ogni anno, il 24 marzo, celebrano la Giornata internazionale per il diritto alla verità sulle gravi violazioni dei diritti umani e per la dignità delle vittime.

Del resto, l’impegno di contribuire alla realizzazione del diritto alla verità è una componente indispensabile del “diritto alla speranza”, inteso come possibilità di “riscattarsi per gli errori commessi”, come evidenziato dalla Giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.

Nella previsione legislativa proposta dalla Fondazione, dunque,  i benefici “possono essere concessi ai detenuti o internati, anche in assenza di collaborazione con la giustizia, purché sia fornita la prova dell’assenza di collegamenti attuali del condannato o dell’internato con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, e dell’assenza del pericolo di ripristino dei medesimi e sempre che il giudice di sorveglianza accerti, altresì, l’effettivo ravvedimento dell’interessato, desunto dalla sua valutazione critica della sua precedente condotta, dalle sue iniziative a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa, e dal suo contributo alla realizzazione del diritto alla verità spettante alle vittime, ai loro familiari e all’intera collettività sui fatti che costituiscono gravi violazioni dei diritti fondamentali”.

Ai fini della concessione dei benefici “il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide, acquisite dettagliate informazioni dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza, dal comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica in relazione al luogo dove il detenuto risiede, nonché, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall’articolo 41 -bis, anche dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo”.

Infine, “con il provvedimento di concessione dei benefici… il giudice può disporre l’obbligo o il divieto di permanenza dell’interessato in uno o più comuni o in un determinato territorio; il divieto di svolgere determinate attività o di avere rapporti personali che possono occasionare il compimento di altri reati o ripristinare rapporti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e può altresì prescrivere che il condannato o l’internato si adoperi in iniziative di contrasto alla criminalità organizzata”.

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